STATUTO C.A.I. sezione VALLESPLUGA – Madesimo
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 E’ costituita con sede in Madesimo l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione Vallespluga – Madesimo” e sigla “C.A.I. – Sezione Vallespluga – Madesimo”.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 L’associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del convegno del CAI.
Essa uniforma il proprio Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del CAI.
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 L’associazione ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
Art. 4 L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Art. 5 Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui lett. c) e d);
f) alla formazione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiante montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 6 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
SOCI
Art. 7 I soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari, giovani secondo quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto del CAI.
Art. 8 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea sei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art. 9 L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Art. 10 Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto,o domanda di passaggio ad altra Sezione.
Art. 11 Il socio è tenuto a versare all’associazione:
a) la quota associativa annuale;
b) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
c) eventuali contributi straordinari a fini istituzionali.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
Art. 12 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli art. 9 dello Statuto del CAI e del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazione fornite dai soci sono gratuite.
Art. 13 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall’art. 15 dello Statuto del CAI e dall’art. 11 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberare la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli artt 15 e 19 del Regolamento Generale del CAI.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14 sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Segretario
– il Collegio dei Revisori dei conti
– i Delegati
Art. 16 tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite ai soci maggiorenni iscritti all’associazione almeno da due anni compiuti.
Capo 1°
ASSEMBLEA
Art. 17 L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’assemblea:
– elegge i consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all’Assemblea Generale del CAI;
– determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
– approva annualmente il programma dell’associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
– delibera sull’alienazione, sull’acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
– delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in un’unica lettura;
– delibera lo scioglimento dell’associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
– delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno.
Art. 18 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L’assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso, che almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione.
Art. 19 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I minori di età possono assistere all’assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato non può portare più di n. 1 deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 20 L’assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’assemblea.
Art. 21 Le deliberazione dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 22 Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio centrale del CAI a norma degli art. 5 dello Statuto del CAI.
Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 23 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone di n. 11 membri eletti dall’Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:
il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere, il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso in questo caso, non ha diritto di voto.
Art. 24 Gli eletti durano in carica n. 3 anni. Sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Regolamento Sezionale disciplina casi particolari di deroga alla regola generale dell’interruzione, fermi restando i limiti previsti dalle norme del CAI..
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumo l’anzianità dei sostituti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 25 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza..
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti,con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato approvato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti.
Art. 26 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell’Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 27 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
– propone il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
– convoca l’Assemblea dei Soci;
– redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
– delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
– delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci;
– propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
– delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
– cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
– emana eventuali regolamenti particolari;
– proclama i suoi venticinquennali e cinquantennali.
Capo 3°
PRESIDENTE
Art. 28 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Capo 4°
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 29 Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 30 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.
Capo 5°
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per n 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.
Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Capo 6°
DELEGATI
Art. 33 I Delegati rappresentano l’Associazione all’Assemblea del CAI ed al Gruppo regionale delle Sezioni lombarde del CAI. Non vi è incompatibilità tra la carica di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere o Revisore dei Conti e la carica di Delegato.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 34 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 35 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
È vietata la costituzione di gruppi di non soci.
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE
Art. 36 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige i bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Art. 37 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante all’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 38 i fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in conto bancario o postale intestato all’associazione stessa.
Art. 39 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell’associazione si applicano le previsioni previste dallo Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 40 La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa..
Art. 41 Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
Il presente statuto approvato dall’Assemblea dei Soci del 26 ottobre 2013 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.
Approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo con atto n. 24/2013.
Lo statuto è scaricabile qui.